Verifiche periodiche macchine sollevamento

Gru su autocarro-fassi
Le attrezzature destinate al sollevamento cose

Le attrezzature destinate al sollevamento cose sono molteplici e variano in virtù delle funzioni a cui queste sono destinate.
Possono essere trasferibili o mobili. Sono macchine trasferibili quelle trasportabili (gru da cantiere) o applicate successivamente ad un autocarro motorizzato che le integra (gru su autocarro), mentre sono mobili quelle solidalmente ed integralmente connesse ad un carro proprio che le caratterizza come autogrù. Sono fisse quelle montate in modo stabile nel luogo di lavoro ove queste vengono utilizzate (gru a ponte scorrevole o a cavalletto,  gru a bandiera, argani e paranchi).
Per la sicurezza di queste macchine, il datore di lavoro ai sensi degli obblighi imposti dall’art. 71 comma 11 del D. lgs.81/2008, provvede affinché, le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di uso e manutenzione, siano sottoposte ad un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo periodico la cui temporalità è dettata dall’allegato VII del D. Lgs. 81/08. Lo scopo delle verifiche periodiche  è quello di assicurarne nel tempo il mantenimento ed il buon funzionamento dei sistemi di sicurezza applicati alla macchina secondo le indicazione del costruttore. La normativa stabilisce che le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

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Le Domande più frequenti

Il carrello elevatore a forche (muletto con operatore a bordo) non è assoggettato al regime di verifiche periodiche previsto dall’articolo 71, comma 11 del D.lgs. 81/2008 s.m.i. in quanto non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI-ISO 4306-1.
Lo chiarisce il punto 7 della circolare n. 9 del 5 marzo 2013 che fornisce indicazioni in merito all’applicazione del D.M. 11 aprile 2011.

Si, i carrelli sollevatori telescopici o telescopici/rotativi pur essendo dei carrelli elevatori con forche, sono assoggettabili al regime delle verifiche periodiche potendo essere dotati di accessori che permettono il loro utilizzato al pari di una gru o una piattaforme di lavoro elevabili (ponte mobile sviluppabile).

No, se non autorizzate ed abilitate all’ uso specifico. Generalmente le macchine sollevamento cose possono essere destinate al sollevamento delle persone se costruite nel rispetto delle norme che ne permettono la relativa certificazione e conseguente autorizzazione. Queste devono essere denunciate all’INAIL che ne rilascia la matricola di messa in servizio.

Tra le macchine di sollevamento cose  che rientrano nel regime delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del d. lgs. 81/2008, rientrano le gru su autocarro, le gru mobili semoventi (autogrù), i caricatori frontali ed altre attrezzature di lavoro similari, motorizzate, aventi portata superiore ai 200 kg. Alla stessa tipologia di attrezzature di lavoro afferiscono anche quelle attrezzature che assumono la funzione di sollevatori a seguito dell’adozione di particolari accessori o attrezzature intercambiabili ,”come il caso di escavatori o carrelli con forche – comunemente denominati muletti – attrezzati con gancio o altri organi di presa e sospensione del carico

No. L’art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dispone che per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti privati abilitati.

Si, se l’escavatore così come specificato dalla circolare ISPESL n 1088 del 05/02/03 venga, da parte del costruttore, dotato di un apposito gancio che lo abilita al sollevamento cose. Nel caso specifico, l’escavatore sarà dotato anche di un avvisatore acustico e luminoso che segnalerà all’operatore il superamento del carico critico, oltre ad un pulsante che permetterà di attivare o disattivare il limitatore di carico qualora non necessario. L’escavatore, così allestito, dovrà essere denunciato all’INAIL come attrezzatura per il sollevamento cose a cui verrà attribuita la matricola di messa in servizio per procedere alle verifiche periodiche previste ai sensi del DM 11/04/2011.

Macchine sollevamento