Verifiche Ascensori
La normativa vigente sancisce che gli ascensori per il sollevamento delle persone ed i montacarichi per il sollevamento delle cose e/o persone, quando installati devono ottenere l’autorizzazione del Comune per la messa in esercizio, mentre alle ASL o ad altri organismi accreditati, attiene il controllo dei sistemi di sicurezza dell'impianto attraverso ispezioni e verifiche periodiche con cadenza biennale.

PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE DEGLI ASCENSORI
Per poter mantenere in esercizio un ascensore il proprietario sia esso l’amministratore protempore in rappresentanza del condominio o il datore di lavoro, dovrà obbligatoriamente incaricare un ente autorizzato che provvederà ad effettuare una volta ogni due anni, una verifica periodica che attesti l’efficacia dei sistemi di sicurezza applicati all’impianto ai sensi del DPR 162/1999 e devono essere previste visite straordinarie nel caso di esito negativo alla verifica periodica e/o in seguito a modifiche dell’impianto (art. 14 DPR n. 162/1999). L’ente accreditato dovrà essere abilitato ai sensi della Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
L’ente incaricato alla verifica periodica deve essere indicato nella targa da applicare all’interno della cabina dell’ascensore. Qualora l’ente incaricato venga sostituito con un altro, del cambiamento deve essere informato il Comune competente tramite apposita comunicazione da parte del proprietario dell’impianto. .


La verifica periodica degli ascensori
Il nuovo Regolamento ascensori (DPR 10 gennaio 2017 n. 23) ha apportato modifiche importanti al DPR 30 aprile 1999, n. 162, in funzione del recepimento della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori, ai componenti di sicurezza e al loro esercizio.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
- gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
- gli ascensori da cantiere;
- gli impianti a fune, comprese le funicolari;
- gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
- gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
- gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
- gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
- i treni a cremagliera;
- le scale mobili e i marciapiedi mobili
Il responsabile dell’impianto (ad esempio un Amministratore di condominio) è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’ascensore, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni 2 anni.
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica dell’ascensore rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l’esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
Quando si apportano modifiche costruttive all’ascensore, il responsabile dell’impianto invia la comunicazione al comune e all’organismo incaricato delle verifiche periodiche affinché effettui la verifica straordinaria.
Il responsabile dell’impianto assicura la disponibilità del libretto all’atto della verifica e la presenza in ogni cabina dell’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche.
La verifica degli ascensori oltre a rappresentare un obbligo di Legge è anche uno strumento utile al mantenimento e controllo dei requisiti di sicurezza degli impianti ascensore.
La verifica può essere eseguita dagli organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico tramite ingegneri con specifiche competenze che eseguono i controlli previsti dalle norme in vigore.
Normativa Tecnica di riferimento | |
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Legge 24 ottobre 1942, n. 1415 | Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato |
D.P.R. 24/12/1951, n.1767 | Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n.1415, concernente l’impianto e l’esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato |
D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 | Attuazione delle direttive n.84/529/CEE e n.86/312/CEE relative agli ascensori elettrici. |
DPR 30 aprile 1999 n. 162 | Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio. |
Direttiva 2014/33/EU | Direttiva per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori |
DPR 10 gennaio 2017 n. 23 | Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonche’ per l’esercizio degli ascensori. |
Art.13 DPR 162/1999 (pdf) | Articolo_13DPR162-99-verifiche_periodiche |
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