La norma EN 12453: la sicurezza e la verifica dei CANCELLI AUTOMATICI

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La Direttiva Macchine 2006/42/CE stabilisce che le porte e i cancelli automatici devono essere considerate delle vere e proprie Macchine, e per tanto devono rispettare ben precisi standard di sicurezza. Questo vale per le nuove installazioni mentre per quelle preesistenti (se previsto) dovranno essere adeguate. Di recente è stata inserita ed aggiornata anche la definizione della “Quasi Macchina“.

DEFINIZIONE DI MACCHINA: Insieme di organi fissi e mobili (almeno uno mobile), collega e/o assembla tra di loro (anche in modo solidale) ed aziona da sistemi elettrici o da autori di potenza con il fine di generare applicazioni ben determinate (spostamento, trasformazioni, generazioni).
DEFINIZIONE DI QUASI MACCHINA: Insiemi di organi e/o sistemi che non costruiscono o non generano azioni determinate, una quasi macchina ha un funzionamento autonomo ed è destinata ad essere parte di una macchina o impianto più grande.

La direttiva definisce che:

«…  la responsabilità della marchiatura CE di una chiusura automatica ricade sull’installatore che ha assemblato l’automazione in sito, dando vita ad una macchina unica nel suo genere che si differenzia dai prodotti di serie per molteplici aspetti costruttivi, strutturali ed ambientali…»

Il costruttore, in virtù delle recenti normative, ha l’obbligo di installare un prodotto correttamente marcato CE anche se il cliente non dovesse richiederlo. Questo era quanto stabiliva la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE prima  del nuovo Regolamento (UE) N. 305/2011 del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Il fabbricante e/o l’installatore che mette in opera il cancello privo della marcatura CE è assoggettabile ad una sanzione che va da € 4.000 fino a € 24.000 mentre potrebbe essere imposto la rimozione del cancello non a norma qualora non si provveda al suo adeguamento.

«… chiaramente, la responsabilità di eventuali danni a persone o cose provocata dal cancello stesso, ricade direttamente sull’installatore finale, perché è quest’ultimo che ha costruito la macchina, assemblando exnovo vari elementi elettromeccanici (motore, cancello, dispositivi di segnalazione e protezione, ecc.) in una configurazione finale che non è mai un prodotto di serie, ma bensì ogni volta una nuova macchina…»

Il Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011/UE e la Norma di prodotto UNI EN 13241, individua nel costruttore del cancello l’unico che può rilasciare la Dichiarazione di Prestazione (DoP).
L’obbligo della marcatura CE del prodotto è subordinata al rispetto di tutte le Direttive applicabili e implica l’assunzione della totale responsabilità da parte del costruttore che ne dichiara la conformità del prodotto alle Direttive Europee (Norma generale di riferimento UNI EN 13241-1).

La Marcatura CE obbliga il Costruttore / Fabbro / Installatore:

  • Effettuare il controllo interno della produzione.
  • Eseguire per conto proprio le prove sulla chiusura prodotta ad esemplare unico.
  • Conservare la documentazione tecnica per 10 anni (Fascicolo Tecnico).
  • Costruire un campione rappresentativo del prodotto.

Per il produttore inoltre oltre ai sopraindicati obblighi deve anche :

  • Richiedere l’attestazione di conformità presso un Ente Notificato (con le relative prove previste)

Il fascicolo tecnico deve essere completo della seguente documentazione:

  • Dichiarazione di prestazione (dal 2013)
  • Condizioni di garanzia
  • Manuale di uso e manutenzione
  • Verbale di collaudo
  • Etichetta CE

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Il produttore, l’importatore o comunque chi immette il prodotto sul mercato, che nel caso del cancello elettrico colui il quale mette in opera la struttura metallica corredata di tutti i sistemi di sicurezza e lo mette in esercizio.

Colui che fornisce il cancello motorizzato; oppure colui che “motorizza” un cancello manuale preesistente. In tutti i casi il costruttore deve apporre la marcatura CE sulla porta motorizzata, assumendosi la responsabilità della costruzione della macchina

Deve in ogni caso esistere un “capo commessa” che si assume il compito di rilasciare la dichiarazione CE di conformità; egli è quindi il responsabile del cancello automatizzato. Generalmente èl’azienda a cui viene commissionato il lavoro.

Si, il dirigente scolastico così come qualsiasi altro datore di lavoro di un qualsiasi  luogo ove sia installato un cancello automatizzato dovrà assicurare un maggior grado di sicurezza riguardante le caratteristiche di funzionamento a salvaguardia dei potenziali pericoli  connessi al funzionamento del cancello.

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