Verifiche Impianti GVR

Il decreto legislativo del 9 aprile 2008, numero 81, successive modifiche ed integrazioni, stabilisce quali attrezzature di lavoro devono essere sottoposte a verifiche periodiche secondo le modalità definite dal decreto ministeriale dell’11 aprile 2011. In particolare, l’allegato VII al decreto legislativo 81/2008, individua le attrezzature di lavoro appartenenti al gruppo GVR e la frequenza con cui devono essere verificate.

Impianti-GVR-verifiche-periodiche
IMPIANTI GRUPPO GVR – GAS, VAPORE, RISCALDAMENTO
 

Gli impianti riconducibili al gruppo GVR, assoggettati a verifica periodica obbligatoria nella periodicità di cui all’allegato VII del D. Lgs. 81/2008, sono:
1. Recipienti con fluidi p> 0,5 bar 
2. Generatori di vapore d’acqua, di acqua surriscaldata 
3. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi 
4. Generatori di calore (impianti di riscaldamento con P>116 kW) 
5. Forni per industrie chimiche ed affini 
6. Insiemi (assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi – D. Lgs n.93/2000)
7.
Impianti di riscaldamento

GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Tutti gli impianti di riscaldamento ad acqua calda con potenzialità del focolare superiore a 30.000 kcal/h devono essere denunciati c/o INAIL competente per territorio che in virtù della prima verifica periodica rilascia il libretto di impianto ex ISPES ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D. lgs.81/2008.
Gli impianti denunciati vanno poi  periodicamente verificati da organismi notificati pubblici o privati abilitati ai sensi del D.M.11.04.2011 

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Gli impianti di riscaldamento che ricadono nel regime delle verifiche periodiche, sono quelli che riguardano  luoghi pubblici quali cinema, scuole, sale di concerto, circoli, ecc., luoghi di lavoro come capannoni industriali, centri commerciali, serre, ricoveri di animali, nonché gli impianti destinati alla produzione di acqua calda per applicazioni industriali.

Nei condomini, cioè negli edifici con più di 4 appartamenti, è necessario eseguire controlli periodici ogni cinque anni sugli impianti centralizzati di riscaldamento ad acqua calda o surriscaldata che abbiano una potenza superiore a 35 Kw (equivalenti a 30.000 chilocalorie all’ora). Tali controlli vengono eseguiti per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento degli impianti.